Agenzia delle Entrate, principali novità in materia di imposte indirette
Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 16 febbraio 2024 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito ad alcune novità fiscali introdotte dai seguenti interventi legislativi:
- legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. “legge di bilancio 2024”);
- decreto- legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. “decreto Anticipi”);
- decreto- legge 13 giugno 2023, n. 69 (c.d. “decreto Salva-infrazioni”).
Il documento di prassi è suddiviso in tre aree riguardanti le misure sull’Iva, quelle sull’Ivafe ed infine, quelle sull’imposta di registro.
1. Misure concernenti l’imposta sul valore aggiunto
1.1. Innalzamento delle aliquote IVA su alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile
Come noto, la legge di bilancio 2024, ha modificato le aliquote IVA relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta al 5%. Per effetto delle modifiche, vengono ora ricompresi tra i beni e servizi soggetti ad aliquota IVA del 10% in luogo di quella del 5%:
- il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso.
Vengono, infine, esclusi dal novero dei beni assoggettati ad aliquota ridotta i seggiolini per bambini, per i quali l’imposta torna ad applicarsi nella misura ordinaria, pari al 22 per cento.
Proroga dell’aliquota IVA agevolata in relazione alle cessioni di pellet
Su tale argomento la circolare in esame ricorda che la legge di bilancio 2024 ha prorogato l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% in relazione al pellet di legno per i mesi di gennaio e febbraio 2024. Dal 1° marzo 2024, pertanto, la cessione di pellet di legno, tornerà ad essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria del 22%.
1.2 Sgravio dell’IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea – riduzione del valore minimo dei beni ceduti
Come noto, la legge di bilancio 2024, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana, è intervenuta sull’articolo 38-quater del DPR n. 633 del 1972, prevedendo la riduzione da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) del valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare – da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea – effettuate, a decorrere dal 1° febbraio 2024, a favore di soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima Unione europea, al di sopra del quale la cessione può avvenire senza pagamento d’imposta.
La circolare ricorda che la suddetta agevolazione può essere riconosciuta con modalità immediata, in sede di cessione, emettendo fattura senza applicazione dell’IVA o differita, con la restituzione dell’imposta originariamente applicata all’acquirente beneficiario, tramite rimborso.
Su tale novità normativa l’Agenzia delle Entrate evidenzia che:
- i beneficiari dell’esenzione sono persone fisiche che, indipendentemente dalla cittadinanza, abbiano il domicilio o la residenza abituale in un Paese situato fuori del territorio doganale dell’Unione europea;
- non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti (ad esempio, commercianti al minuto in locali aperti al pubblico), che tuttavia restano figure distinte da quella dell’intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente;
- i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore, restando escluse dal beneficio fiscale in esame le prestazioni di servizi;
- per verificare il superamento della soglia di 70 euro occorre fare riferimento al valore indicato in fattura. Al riguardo, l’articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 stabilisce che il «valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente». Il valore aggregato, per quanto anche derivante da molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti, non può riferirsi a più cessioni (compravendite avvenute in momenti diversi), seppure documentate con un’unica fattura;
- la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata tramite il sistema OTELLO8 – “Online tax refund at exit: light lane optimization”, nell’attuale versione 2.0 che ha dato attuazione a quanto previsto nell’articolo 4-bis del d.l. n. 193 del 2016 (cfr. la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, n. 54088 del 22 maggio 2018) - con emissione di una fattura in formato elettronico;
- non sono ammesse “modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati (...)”, volte, in particolare, a ottenere comunque il rimborso dell’IVA anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 70 euro, IVA inclusa.
1.3 Adempimenti IVA relativi all’immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino
Per contrastare le frodi IVA nel settore del commercio dei veicoli, la legge di Bilancio 2024 ha esteso la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale, di cui ai commi 9 e 9-bis dell’articolo 1 del d.l. n. 262 del 2006, anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino.
In particolare, il comma 9 dell’articolo 1 del d.l. n. 262 del 200613 prevede che la richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, sia subordinata alla contestuale presentazione di una copia del modello F24 recante, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione all’interno del territorio dello Stato.
2. Innalzamento dell’aliquota dell’ivafe sui prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato
La circolare ricorda poi, le novità in materia di modifica dell’aliquota Ivafe: la norma, infatti, eleva al 4 per mille annuo l’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
3. Misure concernenti l’imposta di registro - Esenzione dall’imposta di registro per l’adeguamento statutario degli enti sportivi dilettantistici e agevolazione prima casa
In materia di imposta di registro, la circolare affronta la proroga dell’esenzione dall’imposta per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici, prevista dal decreto “Anticipi”.
Come noto, l’articolo 16, comma 2-bis, lettera a) del decreto “Anticipi” proroga, al 30 giugno 2024, l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie adottate dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche, al fine di adeguarsi alle disposizioni previste dal Dlgs. n. 36/2021. Il documento di prassi precisa anche che l’esenzione dall’imposta di registro (oltre alle ipotesi dell’articolo 7 del Dlgs. n. 36/2021) ricomprende anche le modifiche o integrazioni statutarie riguardanti la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (articolo 9) e la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (articolo 11).
Il documento di prassi illustra, infine, i criteri per avvalersi dell’agevolazione “prima casa” per le persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro che abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o qui svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, alla luce delle modifiche introdotte con il decreto “Salva-Infrazioni”.
Il beneficio fiscale, in ragione dell’intervento normativo, viene vincolato a un criterio oggettivo e svincolato da quello della cittadinanza.
Pertanto, possono accedere al beneficio in esame le persone fisiche che, contestualmente:
- si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione;
- abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione e per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all’effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo;
- abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.