11Gennaio2023

Aggiornamento normativa di salute e sicurezza, obbligo nomina del preposto

In relazione all'aggiornamento normativo relativo all’obbligo di individuare il preposto, volto ad un rafforzamento del sistema di vigilanza interno all’azienda, Confcommercio Brescia organizza i nuovi corsi del catalogo formativo:

  • "Formazione dei preposti, aggiornamento" (lunedì 6 e 13 febbraio ore 15.00 - 18.00)
  • "Formazione dei preposti" (giovedì 2 e 9 marzo ore 9.00 - 13.00)

 

Il preposto è la persona che “in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art 2 del D.Lgs. 81/2008).

Nell’ambito dell’art. 18, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, la nuova disposizione di cui alla lettera b-bis) stabilisce anche quello di individuare il preposto o i preposti, per l’effettuazione delle attività di vigilanza disciplinate dal successivo art. 19.

Anche l’art. 19, che disciplina i compiti del preposto, ha subito delle modifiche. In particolare, è stata riformulata la seconda parte della disposizione di cui alla lettera a), in base alla quale, il preposto deve: “sovraintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

All’art. 19 è stata poi aggiunta la disposizione di cui alla lettera f-bis, che prevede che i preposti debbano: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”. In caso di mancata osservanza delle norme illustrate sono previste sanzioni di natura penale.

In particolare:

  • alla violazione della norma di cui alla lettera b-bis), art. 18, si applica la sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
  • alla violazione della norma di cui alla lettera f-bis), art. 19, si applica la sanzione dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

 

CONTENUTI DEL CORSO:

  • Richiami degli aspetti normativi
  • I principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale e la loro relazione
  • Definizione e individuazione dei fattori di rischio
  • Incidenti e infortuni mancati
  • Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e stranieri
  • Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui opera il preposto
  • Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
  • Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione
Confcommercio Brescia2025-04-30
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