23Settembre2021

Bonus pubblicità, domande dal 1° ottobre

Sarà possibile presentare domanda per accedere al bonus pubblicità 2021, che prevede un credito d’imposta pari al 50%, dal 1° al 31 ottobre 2021.

Con il fine di ampliare la portata dell’agevolazione, il decreto Sostegni bis ha modificato le regole per l’accesso al bonus pubblicità 2021, in particolare, il requisito dell’incremento nell’investimento effettuato, pari almeno all’1% rispetto all’anno precedente, viene meno anche per il bonus pubblicità relativo al 2021 e al 2022.

Nello stesso lasso temporale sarà possibile sostituire la comunicazione di prenotazione già inviata entro la precedente scadenza di fine marzo. In ogni caso, anche per le domande già trasmesse verranno adottati i nuovi parametri di calcolo.

Per il 2021 e per il 2022 il bonus pubblicità, sia per gli investimenti effettuati su giornali (anche online) che su emittenti radio televisive, sarà pari al 50% del valore dell’investimento effettuato.

In sintesi:

  • ai fini della determinazione del bonus spettante, la base di calcolo del credito d’imposta non sarà più il valore incrementale dell’investimento programmato e realizzato nel corso dell’anno, ma l’importo dell’intero investimento programmato ed effettuato;
  • la percentuale del bonus pubblicità è stabilita nella misura unica del 50%, sia per gli investimenti sulla stampa che per quelli su radio e TV.

Al netto della nuova scadenza del 31 ottobre 2021, non cambia l’iter procedurale per accedere al bonus pubblicità.

Si ricorda che l’agevolazione è rivolta ad imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie sulla stampa, radio o televisione.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Chi intende beneficiare del credito d’imposta del 50% deve presentare due distinte domande:

  • la prima, nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021, è la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” , con la quale vengono indicati i dati degli investimenti già effettuati o che si intendono effettuare nel corso dell’anno;
  • la seconda, dal 1° al 31 gennaio del l’anno successivo a quello di riferimento, è la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” , da utilizzare per l’appunto per indicare che gli investimenti inseriti nella Comunicazione sono stati effettivamente effettuati.

A conclusione del procedimento per l’accesso al credito d’imposta, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, nel rispetto del limite di spesa, pari a 90 milioni per il 2021, renderà noto l’elenco degli ammessi e l’importo del bonus pubblicità effettivamente riconosciuto, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

Confcommercio Brescia2025-04-30
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