21Marzo2022

Governo, cessazione dello stato di emergenza

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro della difesa Lorenzo Guerini e del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il provvedimento stabilisce:

  1. obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
  2. fine del sistema delle zone colorate;
  3. capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile
  4. protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19. 
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step

  • fine del sistema delle zone colorate
  • graduale superamento del green pass
  • eliminazione delle quarantene precauzionali

 

Le principali misure di interesse per il terziario

Ai sensi di tale nuova disposizione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del medesimo D.L. 52/2021 per il sistema educativo, scolastico e formativo, è fatto obbligo, fino al 30 aprile 2022, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi e luoghi:

  • per l’accesso ai mezzi di trasporto e per il loro utilizzo
  • per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

 

In particolare, dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (certificato che si ottiene da vaccinazione, guarigione o test) l'accesso ai seguenti servizi e attività:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione  svolti  al  banco  o  al  tavolo, ma solo al chiuso – per quelli all’aperto invece il green pass non è più previsto -  da  qualsiasi  esercizio,  ad  eccezione  dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre  strutture  ricettive riservati esclusivamente ai clienti, che siano  ivi alloggiati (per i quali non è più previsto il green pass);
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

 

Sempre dal 1° aprile non sarà più necessario essere in possesso del green pass per accedere a determinati luoghi e attività quali:

  • servizi alla persona;
  • attività commerciali (anche diverse da quelle volte ad assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona di cui al DPCM 21 gennaio 2022);
  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari.

 

Le disposizioni, con riferimento alla certificazione verde cd. base e agli obblighi vaccinali nei luoghi di lavoro nel settore privato, prevedono quanto segue:

  • proroga al 30 aprile 2022 dell’obbligo di possesso ed esibizione del “green pass base” a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, come stabilito all’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021, (decreto Riaperture);
  • a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (25 marzo 2022) decade l’obbligo di esibizione del certificato di vaccinazione o guarigione (cd. “green pass rafforzato”) per l’accesso nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori ultracinquantenni, con l’obbligo degli stessi di possesso ed esibizione, su richiesta, del “green pass base” fino alla data del 30 aprile 2022.

 

In particolare, dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato (certificato che si ottiene a seguito di vaccinazione o guarigione), l'accesso ai seguenti servizi e attività:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le sole attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le sole attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

 

decorrere dal 1° aprile 2022 non sarà più necessario il green pass (né rafforzato né base) per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo all’aperto da qualsiasi esercizio (ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale per i quali, come detto, resta l’obbligo del green pass base);
  • alberghi e altre strutture ricettive (tranne che per i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi ai clienti ivi non alloggiati, per i quali è necessario il green pass base);
  • musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche;
  • sagre e fiere, per le quali viene quindi anche soppressa la disposizione (D.L. 52/2021, art. 9-bis.1, comma 3, terzo e quarto periodo) che prevede, nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, l’obbligo per gli organizzatori di informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso del green pass rafforzato per l'accesso all'evento e, di conseguenza, è stata soppressa anche la relativa sanzione.
Confcommercio Brescia2025-04-30
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