INAIL, sorveglianza sanitaria lavoratori a rischio
Si forniscono le istruzioni in merito la normativa vigente con la relativa introduzione della previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Tale disposizione ha ampliato seppur limitatamente al periodo emergenziale, ai fini della valutazione delle situazioni di particolare fragilità, le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008.
Per consentire ai datori di lavoro non obbligati alla nomina del medico competente di ottemperare a quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria, l’INAIL ha realizzato e messo a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati, a decorrere dallo scorso 1° luglio 2020, il nuovo servizio telematico “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, quale esclusivo strumento per l’inoltro delle richieste di visita medica.
In ragione dei mutamenti del quadro normativo, a seguito delle novità introdotte dalla legge di conversione n. 126/2020 del decreto legge n. 104/2020 l’Istituto ha reso nuovamente disponibile, per i datori di lavoro interessati, il servizio telematico per l’inoltro delle richieste di visita medica per Sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili.
A seguito delle visite mediche, richieste ed eseguite ai sensi della normativa vigente che condurranno al riconoscimento della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
L’importo unitario per la singola prestazione resa dall’INAIL, ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, è pari a euro 50,85 e tale tariffa sarà versata all’INAIL dai datori di lavoro richiedenti l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale.
ALLEGATO