29Luglio2024

INPS, aggiornamenti per l'acquisizione della domanda di congedo parentale

L’INPS, con il messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, ha comunicato l’avvenuta implementazione della procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale dei lavoratori dipendenti al fine di consentire la richiesta di indennizzo con aliquota maggiorata.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 179, l. n. 213/2023) ha riconosciuto ai genitori che fruiscano, alternativamente, entro il sesto anno di vita del figlio, del congedo parentale di cui all’art. 34 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151:

- in via strutturale, per la durata massima complessiva di due mesi, un’indennità nella misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione, in luogo dell’attuale 30%, nel limite massimo di un ulteriore mese;

- per il solo anno 2024, la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80%, anziché al 60%.

Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminino, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.

In particolare, in sede di compilazione della domanda il lavoratore dovrà spuntare con ‘SI’ la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.

Si ricorda, inoltre, come già evidenziato nella circolare n. 57/2024, che il periodo di congedo di maternità/paternità, se terminato successivamente al 31 dicembre 2023, non costituisce una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo per un mese ulteriore, ma un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.

Pertanto, nel caso in cui la data parto oppure la data ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nel 2022, è necessario valorizzare la data dell’ultimo giorno di congedo di maternità/paternità (obbligatorio o alternativo). Diversamente, nel caso in cui l’evento ricada nel 2023, è necessario inserire almeno una delle suddette date, se successiva al 31 dicembre 2023, al fine di ottenere il diritto all’ulteriore mese con indennità maggiorata al 60% (e all’80% solo per l’anno 2024).

Nel caso in cui, invece, l’evento nascita o ingresso in famiglia si verifichi dal 1° gennaio 2024, si applicano le disposizioni della Legge di Bilancio 2024 e, conseguentemente, non sarà più necessario accertare la data di fine congedo di maternità o paternità.

Lo stesso criterio si applica nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 in relazione al primo mese indennizzato all’80%.

Confcommercio Brescia2025-04-30
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