INPS, congedo per quarantena scolastica dei figli
L'INPS ha pubblicato la circolare n. 116 del 2020 in cui si forniscono le istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione del congedo Covid-19 per la quarantena scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti.
Requisiti per la fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli
Per poter fruire del congedo, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere, quindi, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate;
b) non deve svolgere lavoro in modalità agile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato D.L. n. 111/2020 durante i giorni di fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli;
c) al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;
d) deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione e la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente;
e) il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Durata del congedo ed indennizzo delle giornate lavorative
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal succitato Dipartimento di prevenzione.
Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
Si ricorda che il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione e sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
Situazioni di compatibilità del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli
a) Malattia
In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli.
b) Maternità/Paternità
In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
Non è possibile invece fruire di congedo Covid-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.
c) Ferie
La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
d) Aspettativa non retribuita
e) Soggetti“fragili”
La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità - secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 - a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.
f) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992
È possibile fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
g) Inabilità e pensione di invalidità.
Situazioni di incompatibilità del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli
a) Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli
Il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi.
b) Congedo parentale
Il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore.
c) Riposi giornalieri della madre o del padre
La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.
d) Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
e) Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
f) Lavoro agile
g) Part-time e lavoro intermittente
La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica e può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.