17Febbraio2021

INPS, esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale

L’INPS con circolare n. 24/2021 ha fornito chiarimenti sulla normativa emergenziale relativa alla possibilità di richiedere l’esonero contributivo da parte di aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale (articolo 12 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).

In particolare la circolare ha chiarito che il datore di lavoro (identificato con matricola aziendale) che può fruire del suddetto esonero è colui che ha fruito di trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 indipendentemente dai lavoratori coinvolti dai trattamenti stessi. Pertanto non rileva, ai fini del riconoscimento del beneficio, che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020.

Inoltre, i destinatari del beneficio sono i datori di lavoro che:

  • siano stati interamente autorizzati per l’ulteriore periodo di 9 settimane del decreto Agosto (articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020), scaduto il periodo autorizzato;
  • che rientrino nei settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020
  • rinuncino al residuo spettante in base al decreto Agosto (articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020) e che non intendano avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale (comma 15 dell'articolo 12 del decreto Ristori).

È importante sottolineare, inoltre, che ai fini del riconoscimento del beneficio è necessario il rispetto dell’alternatività tra esonero contributivo e trattamenti di integrazione salariale.

Di conseguenza, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero suddetto, non potrà avvalersi, per la stessa unità produttiva, fino al 31 gennaio 2021, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID 19.

Per quanto riguarda, invece, l’ammontare dell’esonero, si ricorda che è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Tale importo massimo, da riparametrare e applicare su base mensile, può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di 4 settimane.

Inoltre, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori lavoratori e da alcune condizioni specifiche previste dal decreto Ristori e in particolare:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
  • rispetto del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsti all’art. 12 del DL 137/2020.

L’agevolazione in discussione non è cumulabile con l'incentivo strutturale all’occupazione giovanile (articolo 1, comma 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205) che, in base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, si realizza, per gli anni 2021 e 2022, in una decontribuzione totale dei contributi datoriali.

L'INPS chiarisce, infatti, che nelle diverse ipotesi di cumulo della misura con altri regimi agevolati, la cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Infine, è importante sottolineare che l’efficacia delle disposizioni relative all'esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale del decreto Ristori (articolo 12, commi 14 e 15), è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

CIRCOLARE INPS

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