27Gennaio2021

INPS, massimali trattamenti integrazione salariale

L’INPS con circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, ha aggiornato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DISCOLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili, in vigore dal 1 gennaio 2021 (articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015)

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale sono pari a:

  • 998,18 euro per retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48 euro;
  • 1.199,72 euro per retribuzione superiore a 2.159,48 euro.

È importante sottolineare che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3 e dell’articolo 46, comma 1, lett. i) e m), del decreto legislativo n. 148/2015 (che ha abrogato l’art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984, e l’art. 13 della L. n. 223/1991), anche per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà il trattamento ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla disciplina del decreto legislativo n. 148/2015.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI

L'INPS chiarisce inoltre, che  la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015, a € 1.227,55 anche per il 2021.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40. (arti.  4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).[1]

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DISCOLL

Infine, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.227,55 per il 2021.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, 1.335,40. (art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015).

Confcommercio Brescia2025-04-30
  1. Home
  2. News
  3. INPS, massimali trattamenti integrazione salariale