INPS, sospensione dei versamenti contributivi
Con la circolare in allegato l'INPS fornisce indicazioni relative alla sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020 di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 157/2020.
Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 157/2020
L’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 157/2020, prevede che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente”sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020.
I versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019 senza il requisito della diminuzione del fatturato.
Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2020
Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legge n. 157/2020 prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai soggetti seguenti (a prescindere dal possesso dei requisiti relativi alla diminuzione del fatturato):
- soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020 (allegato n. 1 alla circolare in allegato);
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione (allegato n. 2 alla circolare in allegato) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. zone arancioni e rosse).
Gli ambiti territoriali sopra citati sono stati individuati, alla data del 26 novembre 2020, dalle relative ordinanze del Ministro della Salute, come segue:
- zone arancioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia;
- zone rosse: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano
Le variazioni intervenute successivamente alla data del 26 novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in argomento.
Disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 157/2020
Le disposizioni in commento non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi ai versamenti, dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020, comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'INPS.
Modalità di recupero dei contributi sospesi
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
CIRCOLARE INPS