Latte e prodotti lattiero caseari, origine della materia prima in etichetta
Art.1 Ambito di applicazione
• L'ambito "tutti i tipi di latte" cui si applica il decreto fa riferimento alle diverse specie animali dalle quali si ricava latte destinato al consumo umano, elencate nell'allegato 1 del decreto, e non ai trattamenti che il latte può aver subito.
• Non rientrano nel campo di applicazione del decreto:
- il latte fresco;
- i prodotti venduti sfusi, di quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;
- i prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni (B2B - Business-to-Business), quali gli ingredienti composti utilizzati nella preparazione dei prodotti lattiero caseari preimballati di cui all'allegato 1 del decreto.
Art.2 Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari
• In base a quanto disposto dall' allegato VII "Indicazione e designazione degli ingredienti", parte E, par.2, lett. c) del FIC e dall'art.19 dello stesso regolamento, i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati non devono riportare obbligatoriamente l'elenco degli ingredienti né l'elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti.
Per questo motivo, nel caso dei prodotti lattiero caseari preimballati di cui all'allegato 1, l'obbligo di indicazione dell'origine disposto dall'art.2 del decreto interministeriale è considerato assolto:
- riportando, oltre all'indicazione del "paese di mungitura", il solo "paese di trasformazione" del prodotto preimballato di cui all'allegato 1;
- in alternativa al caso precedente indicando il "paese di mungitura" ed il "paese di trasformazione" distintamente sia per il latte che per i singoli ingredienti contenenti latte, nel rispetto dei requisiti di visibilità e leggibilità di cui all'art.4, paragrafo 2 del decreto.
Art.3 Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all'allegato 1 in più paesi
• Confezioni di latte: la dicitura "latte di Paesi UE" o "latte di Paesi non UE", può essere utilizzata dalla impresa responsabile delle informazioni anche se la singola confezione di latte contenga non una selezione di latti, ma latte avente origine di volta in volta da un solo Paese UE o da un solo Paese non UE, a condizione che l'approvvigionamento del latte da parte della medesima impresa provenga abitualmente da diversi Paesi UE o diversi Paesi non UE.
• In analogia alla possibilità di utilizzare la dicitura di sintesi "origine del latte": nome del Paese, come disposto dal comma 2 art.2 del decreto, solamente nel caso in cui il paese di mungitura ed il paese di condizionamento o di trasformazione siano entrambi di provenienza UE o non UE è possibile riportare la dicitura di sintesi "origine del latte": UE, oppure non UE.
Art. 6 Clausola di mutuo riconoscimento
A conferma di quanto disposto dall'art.6 del decreto, l'obbligo di indicazione di origine cade solo ed esclusivamente sui prodotti legalmente fabbricati in Italia e destinati al mercato italiano, con esclusione, quindi, dei prodotti destinati ad altri Paesi.
Art. 7 Disposizioni transitorie finali
•Per integrare le informazioni obbligatorie previste dal decreto è possibile utilizzare etichette adesive inamovibili.
• Sono fatte salve le etichette ed i preimballaggi non ancora utilizzati, la cui stampa sia stata ordinata
- prima della pubblicazione del decreto, che già riportano volontariamente le informazioni di origine;
- con significato equivalente a quelle previste dal decreto.
Ulteriori chiarimenti
Sono ammesse, in aggiunta delle diciture di origine previste dal decreto, diciture con significato equivalente a quelle di cui agli artt.2 e 3 del decreto purché le stesse non ingenerino confusione nel consumatore. La circolare riporta alcuni esempi.
L'utilizzo delle diciture previste dal decreto può avvenire anche riportandole, tutte o quelle del caso, in etichetta e procedendo di volta in volta ad evidenziare, mediante punzonatura, stampigliatura o altro segno, quella corrispondente allo specifico alimento preimballato.