Ministero dell'Interno, linee guida per la prevenzione degli atti illegali nei pubblici esercizi
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20/2024 il Decreto del Ministero dell’Interno 15 gennaio 2025 recante “Adozione delle linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”.
Il provvedimento viene emanato in attuazione dell’art. 21-bis del D.L. n. 113/2018, conv. con modif. dalla L. n. 132/2018, che ha previsto che l’adesione da parte degli esercenti a specifici accordi, prescriventi apposite misure di prevenzione, sottoscritti territorialmente dal Prefetto e dalle Associazioni di categoria degli esercenti maggiormente rappresentative e adottati sulla base di linee guida nazionali (approvate oggi con il provvedimento in oggetto), venga valutata dal questore anche ai fini dell’adozione di provvedimenti ex art. 100 del R.D. n. 773/1931 (d’ora in avanti “TULPS”).
Giova ricordare che la norma da ultimo citata prevede che il questore possa sospendere (o revocare, in caso di recidiva) la licenza di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (o di un esercizio di vicinato abilitato alla vendita per asporto di bevande alcoliche) laddove:
- nel locale siano avvenuti disordini;
- esso sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose;
- l’esercizio pubblico costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini.
Si tratta di un istituto che ha una vocazione cautelare e preventiva, che non presuppone alcuna forma di colpevolezza del titolare dell’esercizio, e che è finalizzato ad evitare la consumazione di reati e turbative all’ordine pubblico. Con il dichiarato obiettivo di ridurre il carico di responsabilità oggettiva dei P.E, il meccanismo delineato dall’art. 21-bis prevede che nei casi in cui l’esercente abbia effettivamente posto in essere i comportamenti virtuosi suggeriti nei sopracitati accordi territoriali e abbia quindi contribuito, secondo quanto in suo potere, a scongiurare il verificarsi di situazioni di disordine, pericolo ecc., il questore – laddove chiamato a esercitare i poteri inibitori ex art. 100 TULPS - sia soggetto ad un obbligo di motivazione rafforzato, esplicitando le ragioni che lo inducono comunque a sospendere la licenza, nonostante l’avvenuta verifica del compimento da parte dell’esercente di idonee misure di prevenzione.
L’odierno provvedimento, dunque, individua una serie di misure che dovranno essere contemplate negli accordi adottati a livello territoriale e ai quali gli esercizi potranno aderire – è bene sottolinearlo – su base volontaria:
1) Installazione di sistemi di videosorveglianza all’esterno dell’esercizio pubblico, assicurando la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale e con obbligo a carico dell’esercente di:
- conservare i filmati ripresi dagli apparati di videosorveglianza per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di privacy;
- manutenere e tenere in funzione i predetti apparati, al fine di evitare soluzioni di continuità nell’acquisizione delle immagini e nella relativa messa a disposizione a favore delle Forze di polizia, allorché queste ne facciano richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Il provvedimento prevede che tale misura dovrà esser calibrata in ragione della tipologia dell’esercizio pubblico, “valutando, altresì, la possibilità di esonerare quelle attività che possono considerarsi «di vicinato» in base ai limiti dimensionali stabiliti dalle vigenti leggi regionali o, in assenza di queste ultime, dalle leggi dello Stato”. Le Associazioni in indirizzo sono pertanto invitate a monitorare con attenzione la questione, promuovendo l'inserimento, negli accordi territoriali, di specifiche disposizioni che prevedano esoneri mirati per i Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio, bar e ristoranti) caratterizzati da un format commerciale tale da rendere l’installazione di un sistema di videosorveglianza eccessivamente onerosa e priva di reale utilità.
2) Garantire un’adeguata illuminazione delle aree in cui l’attività economica viene esercitata, anche in aggiunta all’illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente pertinenti al locale. È bene sul punto ricordare che ai sensi dell’art. 185 del R.D. n. 635/1940 (Reg. esecuzione TULPS) gli esercenti sono già soggetti all'obbligo “di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura”.
3) Assicurare il rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano ciascuna attività economica, nonché della disciplina, anche di natura fiscale, in materia di utilizzo del suolo pubblico.
4) Rispettare le previsioni di legge sulla somministrazione e il consumo sul posto di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00.
5) Assicurare il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
6) Adottare un «Codice di condotta» dell’avventore e affiggerlo in modo ben visibile all’interno del locale, includendovi le regole di comportamento da osservarsi nell’esercizio, tra cui il divieto di introdurre armi improprie, sostanze stupefacenti o bevande alcoliche non somministrate o vendute all’interno del locale, l’impegno a evitare comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica e a non abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere.
7) Adottare ogni misura utile a tutela dei minori, con particolare riferimento ai divieti di somministrazione di bevande alcoliche e di accesso agli apparecchi di intrattenimento. A mero titolo esemplificativo, dovrà sottolinearsi l’assoluta necessità che i gestori dei locali osservino gli obblighi di identificazione dei minori mediante la richiesta di esibizione del documento di identità. Il documento, inoltre, contempla la misura – già virtuosamente attuata in diversi locali da ballo – di applicare su una parte ben visibile del corpo un timbro ad inchiostro lavabile capace di individuare l’avventore minorenne.
8) Collaborazione con le Forze dell’ordine. Gli accordi territoriali dovranno necessariamente prevedere l’impegno a carico dell’esercente di segnalare tempestivamente alle Forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento agli esercizi autorizzati allo svolgimento di spettacoli o di intrattenimenti vengono previste due misure aggiuntive, vale a dire:
- incentivare l’impiego degli addetti ai servizi di controllo iscritti nell’apposito elenco (art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94). Gli accordi territoriali, nello specifico, dovranno stabilire l’aliquota del personale addetto ai servizi di controllo non iscritto nell’elenco di cui sopra, che non potrà essere superiore al 25% del totale del personale impiegato nei servizi in argomento;
- individuare un «referente della sicurezza per il locale» da comunicare all’Autorità provinciale di pubblica sicurezza, che funga da privilegiato punto di contatto con le Forze di polizia.
Per quel che concerne l’ambito di applicazione soggettivo, le linee guida specificano che gli accordi territoriali dovranno prevedere che possono aderire alle intese collaborative in questione esclusivamente gli operatori economici che possono considerarsi virtuosi, in quanto non sono destinatari, o non lo sono stati in tempi recenti, di provvedimenti che ne mettono in discussione l’affidabilità ai fini di pubblica sicurezza nella gestione dell’attività economica. In particolare, deve trattarsi di esercizi pubblici che:
- non siano destinatari di misure di prevenzione, personali o patrimoniali o sottoposti al procedimento per l’applicazione di una di tali misure (D.Lgs n. 159/2011 “Codice antimafia”);
- non risultino destinatari di un provvedimento in vigore che dispone il divieto di accesso agli esercizi pubblici di cui agli articoli 13 e 13-bis del D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 48/2017 (disposti, tra l’altro, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi);
- non siano stati destinatari di provvedimenti di cui all’art. 100 TULPS nei trentasei mesi antecedenti alla data della stipula del protocollo di livello provinciale;
- non siano destinatari di un provvedimento cautelare di chiusura dell’esercizio pubblico, disposto ai sensi dell’art. 79, comma 6, del DPR n. 309/1990, per aver consentito che il locale sia adibito a luogo di convegno di persone che utilizzano sostanze stupefacenti o psicotrope;
- non siano stati destinatari di provvedimenti di sospensione o revoca della licenza per motivi di ordine e sicurezza pubblica (art. 19 DPR n. 616/1977) o per finalità di prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di delitti concernenti armi o esplosivi (art. 17, comma 4, della L. n. 128/2001).
Alla luce di quanto sopra, la Federazione ha formalmente richiesto al Ministero la convocazione urgente di un tavolo di lavoro a livello nazionale, con l’obiettivo di definire con maggiore chiarezza le modalità applicative del provvedimento in questione, evitando di addebitare alle imprese del settore compiti impropri di sorveglianza e costi aggiuntivi all’attività imprenditoriale svolta. Sarà cura della Federazione fornire tempestivamente tutti gli aggiornamenti rilevanti a riguardo.