20Novembre2015

Pensione anticipata, penalizzazioni

Tale riduzione è pari ad 1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e tale percentuale annua è elevata a 2 % per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

L’art.6, comma 2-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, ha disposto che le penalizzazioni sopra indicate non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da: prestazione effettiva di lavoro, periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria o da contribuzione da riscatto ex art.13 della legge n.1338/1962.

La materia “penalizzazione" è stata poi modificata da norme successive che hanno introdotto la possibilità di accesso alla pensione anticipata senza alcuna riduzione anche in presenza di contribuzione figurativa per donazione di sangue, e di emocomponenti , per congedi parentali di maternità nonché per i congedi e i permessi concessi dall’art.33 della legge 5 febbraio 1992 legge 104.

Pertanto alla luce degli interventi successivi alla legge Monti Fornero il testo coordinato dell’art.6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, risulta essere così riformulato: “…..Le disposizioni dell’art.24, comma 10, terzo  e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall’art.8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’art.33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Gli interventi sulle “penalizzazioni delle pensioni anticipate” non finiscono qui, infatti il legislatore, ha previsto, all’art.1, comma 113 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015 le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non debbono trovare applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. 

Nello specifico la penalizzazione non si applica sulle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data.

In altri termini, grazie al principio della cristallizzazione dei requisiti per la pensione, la penalità non si applica anche nei confronti dei lavoratori che hanno raggiunto il requisito contributivo entro il 2017 ma posticipano la liquidazione della pensione ad un data successiva al 31.12.2017.

Pertanto niente da fare per chi ha ottenuto la liquidazione dell'assegno prima del 31.12.2014 con la relativa decurtazione.

La circolare Inps n.74/2015 ha confermato che l'innovazione  non ha valore retroattivo e quindi gli assegni già decurtati non potranno essere "depenalizzati" a decorrere dal 1° gennaio 2015 a meno che si proceda ad un nuovo intervento normativo.

Dal 1° gennaio 2018 la "moratoria" concessa dalla legge di stabilità 2015 esaurirà i suoi effetti salvo ripensamenti. Pertanto tutti coloro che maturano i requisiti contributivi a partire dal 1° gennaio 2018  subiranno il taglio dell'1-2% sulle quote retributive della pensione in assenza del requisito dei 62 anni, come prevedeva la disciplina "originaria".

La decurtazione è "per sempre” 

La penalizzazione sulle pensioni anticipate rimane per tutta la durata della prestazione. Infatti, una volta ottenuta la pensione con la decurtazione, la percentuale riduzione, per ogni anno di anticipo, è definitiva nel tempo.

Pertanto la penalizzazione non può essere eliminata al perfezionamento del 62° anno di età, ma accompagna l'assegno pensionistico per il tutto il periodo della sua percezione.

Per qualsiasi ulteriore informazione, gli uffici del Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti n.1, tel. 030.3771785) sono a disposizione. 

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