Regione Lombardia, saldi estivi 2023
Regione Lombardia ha deciso che i saldi estivi avranno inizio eccezionalmente il giorno giovedì 6 luglio.
La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni; pertanto, termineranno il giorno domenica 3 settembre.
In base all'articolo 116, comma 2 della l.r. n. 6/2010 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere), non sarà più possibile effettuare le vendite promozionali a partire da martedì 6 giugno 2023 (30 giorni prima dell'inizio dei saldi).
Fino al 5 giugno 2023 i negozi potranno comunque dare pubblicità alle vendite promozionali effettuate, con le modalità ritenute più opportune.
Si ricorda, inoltre, che, ai fini di informazione e tutela dei consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.
L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.
I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).
Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.
Si ricorda che il Decreto Legislativo n. 26 interviene sul Codice del Consumo introducendo nuove disposizioni in materia di indicazione di "annunci" di riduzione di prezzi nel corso delle campagne promozionali, anche se sarebbe stato più opportuno l'uso del termine "esposizione" dei prezzi, perché la norma disciplina i prezzi da indicare con riferimento ai singoli prodotti in vendita.
Infatti, il nuovo articolo 17bis del Codice del Consumo stabilisce che, nel corso delle campagne promozionali, debba essere chiaramente esposto al consumatore il prezzo precedente applicato dal venditore. La norma stabilisce che per "prezzo precedente" si intende il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni anteriori l'applicazione della riduzione di prezzo.
Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata nel corso della medesima campagna promozionale, come accade sovente nel corso delle vendite di fine stagione, la norma stabilisce che venga mantenuto come prezzo precedente di riferimento il prezzo esposto nel primo annuncio di riduzione del prezzo.
La nuova regola è derogata in alcuni casi.
Anzitutto, se i prodotti in promozione sono stati immessi sul mercato da meno di 30 giorni, il "prezzo precedente" sarà quello che il venditore ha applicato nell'arco di tempo inferiore a 30 giorni che precede la promozione; il venditore dovrà indicare il periodo di tempo di riferimento.
Inoltre, la regola del prezzo precedente non si applica del tutto nel caso di prezzi di lancio, di vendite sottocosto e di vendita di prodotti agricoli e alimentari deperibili.