Saldi invernali 2021
Per l’anno 2021, i saldi invernali avranno inizio il giorno giovedì 7 gennaio.
La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni, pertanto termineranno il giorno lunedì 7 marzo.
Si segnala, inoltre, che, ai sensi della DGR 14 dicembre 2020, n. 4056, considerata l’opportunità di eliminare vincoli legati alla determinazione dei prezzi dei prodotti soggetti a saldo, al fine di favorire la ripartenza delle attività commerciali sospese o sottoposte a limitazioni a causa del perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Governo relativo alla pandemia di Covid-19, è sospeso, su tutto il territorio regionale, il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi, fatte salve diverse disposizioni motivate da parte dei singoli comuni.
Si ricorda che nelle vendite straordinarie deve essere esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale. È, invece, facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso. È vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi.
I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata esatta della vendita stessa. L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
Nel corso delle vendite straordinarie il rivenditore è sempre tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.